Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) - Comune di Lesmo

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DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Il Registro dei delle Disposizioni anticipate di trattamento, è stato istituito con la Legge n.219/2017, ed è in vigore dal 31 gennaio 2018.
La legge stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa "esprimere  le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari".
Si può quindi esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare accertamenti e terapie in momenti della vita in cui non si sarà in grado di indicare consapevolmente tale opzione, secondo il principio che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.

Come esprimere le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat)

Le "Disposizione anticipate di trattamento - Dat" possono essere redatte:

  1. In forma di atto pubblico, vale a dire davanti ad un notaio (2699 del c.c.). Tale articolo del codice civile prevede oltra al notaio “altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”. Questo “altro pubblico ufficiale” non può però essere l’incaricato del sindaco o l’ufficiale di anagrafe o di stato civile. Per “altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato” si intende, secondo le rispettive leggi ad hoc, ad esempio, il segretario comunale per gli atti pubblici in cui è parte il Comune o il titolare delle IACP per le alienazioni della case popolari, ma mai l’impiegato comunale incaricato dal sindaco. Ricordiamo anche che il Console all’estero svolge anche funzioni notarili.
  2. In forma di scrittura privata autenticata. L’autenticazione è fatta dal notaio (art. 2703 del c.c.). Anche qui valgono le stesse osservazioni espresse al punto precedente. In più, l’incaricato del sindaco non è abilitato ad autenticare firme su scritture private, ma su istanze o dichiarazioni sostitutive dirette non a organi della P.A. o gestori di pubblici servizi o a detti organi ai fini della riscossione di benefici economici.
  3. In forma di scrittura privata non autenticata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello stato civile del Comune di residenza del disponente medesimo. Si prevede, quindi, che la disposizione non sia autenticata, ma sia consegnata personalmente (o da persona appositamente delegata in forma scritta) all’Ufficio dello stato civile.
  4.  In forma di scrittura privata non autenticata ma consegnata personalmente presso le strutture sanitarie. Tale alternativa è ammessa quando sussistano i presupposti che le Regioni abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico.

Indicazioni utili sulle DAT

  • I Comuni sono uno dei possibili luoghi in cui consegnare le Dat;
  • le Dat sono redatte in forma libera dalla persona interessata, maggiorenne e capace di intendere e di volere;
  • le Dat vanno consegnate all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza (che non deve partecipare alla redazione della scrittura, né è tenuto a dare informazioni sul contenuto della medesima: ha il solo compito di riceverla, di registrarla e di conservarla). Al disponente verrà fornita ricevuta di avvenuta consegna e deposito;
  • le Dat sono registrate e conservate dall’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza;
  • le Dat possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento;
  • nel caso non fosse possibile rendere una disposizione scritta, le Dat possono essere rese mediante videoregistrazione o altri dispositivi che consentano alla persona di comunicare. Anche in questo caso dovrà essere consegnata una busta contenente il supporto utilizzato per la memorizzazione. La consegna deve sempre avvenire personalmente con le medesime modalità utilizzate per la consegna in forma scritta;
  • l'interessato potrà esprimere la Dat nel modo che ritiene più opportuno, chiedendo consulenza al proprio medico di fiducia e inserendo:
  1. i dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, residenza nel Comune di Lesmo);
  2. l’indicazione delle situazioni in cui dovranno essere applicate le Dat (ad esempio, in caso di malattia invalidante e irreversibile, etc.);
  3. il consenso o il rifiuto di specifiche misure mediche, trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche;
  4. data e firma.

Il fiduciario

Chi esprime le Dat può indicare una persona di fiducia, denominata “fiduciario” che lo rappresenti in modo conforme alle volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle Dat o con atto successivo allegato alle Dat. Il nominativo del Fiduciario che abbia accettato l'incarico, viene trasmesso alla Banca dati nazionale, a cui potrà accedere.
Se le Dat non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.
La scelta del fiduciario, non obbligatoria, deve ricadere su una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere. Questa persona, che può comunque essere revocata o sostituita in qualsiasi momento, verrà eventualmente chiamata in causa quando il paziente non sarà più in grado di esprimersi. Il fiduciario, in accordo con il personale sanitario, potrà eventualmente modificare le disposizioni anticipate di trattamento riportate tempo prima da quello che nel frattempo è divenuto un paziente non in grado di determinare le scelte fondamentali da compiere per la propria salute. Una simile opportunità consentirà, per esempio, di fare riferimento a cure farmacologiche o altre opzioni terapeutiche sopraggiunte dopo la compilazione delle disposizioni anticipate di trattamento, che in quel frangente possono però tornare utili nel determinare lo stato di salute del paziente. Toccherà a quel punto al fiduciario esprimersi in maniera dirimente sull'opportunità di metterle in pratica oppure no.
Il fiduciario è chiamato in causa anche e soprattutto quando il medico ritenga di non poter seguire le bio-volontà: per potersi discostare dalle Dat il medico deve essere «in accordo con il fiduciario». Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione viene presa dal giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria. Qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e volere può ricoprire il ruolo di fiduciario accettando la nomina. Può essere un familiare o una persona non legata da vincoli giuridici e familiari.
L'incarico di fiduciario deve essere formalmente accettato, anche successiviamente al deposito della Dat presso il Comune, dallo stesso incaricato; la mancata accettazione da parte del fiduciario comporta l'impossibilità di trasmettere il suo nominativo alla Banca dati nazionale.
Può anche essere nominato un Fiduciario supplente, il cui nominativo non viene trasmesso alla Banca dati nazionale, e che ad essa non potrà accedere.

Dove e come depositare le Dat

Nel Comune di Lesmo le Dat vanno consegnate personalmente, o da una terza persona opportunamente delegata, previa verifica della capacità di intendere e volere del disponente da parte dell'ufficiale dello stato civile, presso l’Ufficio di Stato Civile.
Chi le consegna deve essere in possesso di un documento di riconoscimento valido oppure della delega del disponente con allegata la fotocopia di un documento d’identità dello stesso, qualora la consegna fosse fatta da un soggetto terzo (il deposito sarà possibile solo se il disponente risultasse in grado di intendere e volere a seguito delle verifiche controlli disposti dall'ufficiale di anagrafe).
Per depositare le Dat è necessario compilare e presentare l'apposito modulo. Alla consegna il modulo viene protocollato e viene rilasciata una ricevuta (avvio di procedimento) con l'indicazione dell'ufficio dove la documentazione è depositata e conservata. L’avvio di procedimento viene trasmesso anche ai fiduciari indicati dal disponente.
Sulla base di quanto disposto dal d.m. n.168 del 10/12/2019:

  • a partire dal 1° febbraio 2020, ai fini della trasmissione delle copie delle Dat alla Banca dati nazionale, dovrà essere acquisito l'esplicito consenso del disponente, al quale, pertanto, dovrà essere informato di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 sulla privacy, noto anche come GDPR, relativo alla protezione dei dati personali.
  • a partire dal 31 gennaio 2020, il Comune dovrà trasmettere entro 60 giorni dall'attivazione della Banca dati nazionale delle Dat, al Ministero della Salute, al fine del loro inserimento in tale Banca dati, un elenco nominativo delle persone che hanno espresso dichiarazioni anticipate di trattamento antecedentemente alla realizzazione della Banca dati;
  • entro il 31 luglio 2020, il Comune dovrà trasmettere al Ministero della Salute copie delle Dat die disponenti di cui l'elenco precedente;
  • le copie delle Dat depositate prima del 1/02/2020, da acquisire alla Banca dati nazionale entro il 31/07/2020, pochè prive di esplicito consenso del disponente, potranno, su richiesta dello stesso disponente, essere cancellate con le modalità previste dall'informativa rese ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR 2016/679 per il trattamento dei dati raccolti nella Banca dati nazionale per le Dat.

Cosa fare

Il cittadino che voglia depositare la propria Dat deve:

  1. redigere la Disposizione Anticipata di Trattamento debitamente sottoscritta dal Disponente e dai Fiduciari per accettazione, se nominati dal Disponente;
  2. presentarsi all'Ufficio di Stato Civile, con un valido documento di identità (la disposizione può essere presentata anche da altra persone con delega scritta dal Disponente, previa verifica della capacità di intendere e volere del disponente da parte dell'ufficiale di stato civile);
  3. consegnare all'Ufficio di Stato Civile l'originale della Disposizione Anticipata di Trattamento. Alla disposizione dovrà essere allegata una copia fotostatica di un valido documento di identità del Disponente, e, se nominati dal Disponente, del Fiduciario o Fiduciari. Non è possibile presentare la Disposizione in busta chiusa.
  4. L’impiegato ricevente provvede a registrare la documentazione ricevuta e a depositare la Disposizione Anticipata di Trattamento in un luogo sicuro e a trasmetterla alla Banca dati nazionale delle Dat presso il Ministero della Salute. Al Disponente e agli eventuali Fiduciari vengono rilasciate ricevute (avvio di procedimento) dell’avvenuto deposito della DAT.

Si precisa che l'addetto ricevente:
•    non è responsabile di quanto dichiarato nella Dat e dei documenti eventualmente ad essa allegati;
•    non è tenuto a dare informazioni circa la redazione delle Dat stesse.  

Revoca registrazione

L’iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Disponente in qualunque momento, ritirando la disposizione depositata in precedenza.

Modifica della Disposizione anticipata di trattamento

Il Disponente può modificare la propria Dat in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della Dat precedentemente consegnata e di una nuova iscrizione al Registro nazionale seguendo la stessa procedura iniziale.

La Banca dati nazionale delle Dat

La Legge di bilancio del 2018 ai commi 418 e 419 dell’articolo 1 ha previsto e finanziato l’istituzione presso il Ministero della salute di una Banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Il  Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, disciplina le modalità di registrazione delle DAT nella Banca dati nazionale.

La banca dati Dat ha la funzione di:

  • raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento
  • garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
  • assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.

La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.

Alimentazione della Banca dati nazionale Dat

Sono autorizzati all'alimentazione della banca dati gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, e gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero; i notai e i capi degli uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio delle funzioni notarili; i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle Dat.

Attenzione: la mancata accettazione da parte del fiduciario comporta l'impossibilità di trasmettere il suo nominativo alla Banca dati nazionale.

Modalità di trasmissione delle Dat raccolte dai comuni e dagli uffici consolari italiani all’estero

Gli Uffici di stato civile dei Comuni e gli Uffici consolari italiani all'estero, per trasmettere le Dast alla Banca dati nazionale, devono compilare un modulo on-line contenente i dati di riferimento della DAT, i dati del disponente, dell’eventuale fiduciario e allegare copia della Dat, se il disponente ha fornito il consenso alla sua trasmissione.

Modalità di consultazione delle DAT registrate nella banca dati nazionale

Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.

Validità dei Testamenti Biologici depositati precedentemente all'entrata in vigore della legge 219/2017

Tenuto conto che l’art. 6 della legge 219/2017 prevede che “...ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il Comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge...”, i Testamenti Biologici depositati presso il Comune di Lesmo sulla base del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 198/2015, sono da ritenersi validi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima legge.

Costi

Nessuno

Per ulteriori informazioni consultare il sito del Ministero della Salute

 

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