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AUTENTICHE E AUTOCERTIFICAZIONI
Autentiche per Copie e Sottoscrizioni
L'ufficio Anagrafe può effettuare delle autentiche di copie e firme nei casi espressamente previsti dalle norme.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN):
E' il documento con cui possono essere dichiarati stati, fatti, qualità personali, o l'autenticità di copie. Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza.
Possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio:
- cittadini italiani
- cittadini dell’Unione Europea
- cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici
- cittadini extracomunitari in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese d’origine e l’Italia, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
Non si possono autodichiarare:
- Dichiarazioni future
- Dichiarazioni d’impegno
- Accettazioni o rinunce d’incarico
- Procure
- Scritture private
- Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alle Pubbliche Amministrazioni devono:
- essere firmate davanti all’impiegato addetto a ricevere la documentazione OPPURE
- essere consegnate/spedite con fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte ai soggetti privati che le accettano:devono avere, se indicato da chi li richiede, la firma autenticata. Pertanto, è necessario rivolgersi agli Uffici Comunali con un documento d’identità valido e apporre la firma davanti all'incaricato comunale.
Il soggetto privato che riceve la dichiarazione sostitutiva, può chiederne il controllo alla Pubblica Amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, ma solo se a corredo della richiesta viene riportato il consenso scritto del dichiarante.
Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni non veritiere sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino. E' evidente che le norme, semplificando l'azione amministrativa, vogliono anche creare fra Pubblica Amministrazione e cittadino, rapporti di fiducia
La dichiarazione è esente da costi, mentre l'autentica della sottoscrizione è soggetta all'imposta di bollo e diritti. Più firme sullo stesso documento effettuate in momenti diversi, comportano il pagamento di una imposta di bollo per ogni sottoscrizione e di un unico diritto di segreteria. Il documento ha la validità dei documenti o certificati che sostituisce.
Autentica di firma :
E' l'attestazione effettuata da un pubblico ufficiale che la firma posta in calce ad un documento è stata fatta da quella persona. Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 445/2000 non è più prevista l'autentica di firma su documenti rivolti agli Enti Pubblici.
Le autentiche ad opera di soggetti diversi devono essere quindi intese come una deroga a questo principio generale, e non possono pertanto essere applicate a tutti i casi, bensì limitatamente a tipologie definite.
Si possono autenticare le sottoscrizioni:
- Degli atti relativi al passaggio di proprietà dei beni mobili registrati.
- Relative a quietanze liberatorie. Il Decreto Legge 70 del 13 maggio 2011 convertito nella Legge 12.07.2011 n. 106 ha introdotto all'art. 8 co. 3-bis della L. 386/1990, la possibilità, anche per i funzionari del Comune, di autenticare le firme sulle quietanze liberatorie.
- Sugli atti previsti dal Codice di Procedura Penale. L'art.39 del D.Lgs. n.271/1989, Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, prevede che il Sindaco, il Segretario comunale e il funzionario incaricato dal sindaco possono autenticare tutti gli atti per cui il codice di procedura penale prevede l’autentica di firma, compreso il mandato ad agire agli avvocati.
- Su determinati atti relativi le adozioni. Le autentiche richieste per procedure inerenti le adozioni internazionali, sono soggette alla normativa generale sulle autentiche (d.P.R. n.445/2000), e i funzionari comunali sono autorizzati ad autenticare solo determinate tipologie di atti o sottoscrizioni.
- Su dichiarazioni inerenti la sussistenza del debito. Si tratta di autentiche di sottoscrizione previste dall'art.23, c.3, del T.U. 346/1990, relative alla presenza di debiti all'apertura della successione.
- Le firme in materia elettorale (art. 14 L. 53/1990, che estende anche al Sindaco e ad altri soggetti la competenza ad autenticare) o in materia di adozione (art. 31 lett. e) L. 184/1983).
Autentica di firma di chi non sa o non può firmare. Autentica di firma a domicilio:
Per coloro che non sanno o non possono firmare a causa di motivi di salute, sono possibili forme alternative di autentica o dichiarazione. Inoltre per coloro che non possono recarsi di persona presso l'Ufficio Anagrafe, è possibile richiedere che la procedura sia svolta presso il proprio domicilio.
La disciplina della firma del non vedente: alla luce della vigente normativa il non vedente in quanto persona pienamente capace di agire può sottoscrivere atti privati in autonomia. Il cieco o l’ipovedente che non sappia apporre la propria sottoscrizione se non con il crocesegno, può validamente apporlo su qualsiasi atto, in quanto egli è perfettamente capace di agire, ma dovrà crocesegnare in presenza di due testimoni.
I funzionari italiani possono operare solo su documenti redatti nella nostra lingua, per cui un documento straniero dovrà essere accompagnato da una traduzione opportunamente legalizzata.
L'autentica della sottoscrizione è soggetta al costo dell'Imposta di bollo (Euro 16,00) e dei diritti di segreteria (Euro 0,50). Se sul modulo devono essere apposte più firme: qualora effettuate contemporaneamente, il costo è di una sola imposta di bollo e un solo diritto di segreteria. Se invece vengono apposte in momenti diversi il costo sarà calcolato secondo il caso.
Autentica di copie.
E' un'attestazione effettuata da un pubblico ufficiale che accerta che una copia è identica al proprio originale.
Non è ammessa la copia di copia.
Il funzionario incaricato dell'autenticazione pertanto si limita a ricevere una copia, verificare che sia identica al documento originale e che sia completa (ad esempio potrebbero esserci scritte a matita o comunque più leggere che non compaiono nella copia), quindi procedere a dichiararla autentica.
Nel caso in cui non vi sia la certezza assoluta che il documento mostrato in visione sia effettivamente un originale, o se la copia non risultasse identica all'originale, l'autentica non potrà essere effettuata.
L'autentica di copia è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (Euro 16,00) e dei diritti di segreteria (Euro 0,50), a meno che non sia prevista un'esenzione di legge, che deve essere espressamente dichiarata da chi richiede l'autentica.
In caso di documento costituito da pù fogli occorre apporre una marca bollo da €16,00 ogni 4 fogli.
Autentica di foto
Consiste nell'identificazione della persona raffigurata nella foto mediante trascrizione delle generalità.
Puo' essere richiesta da tutti i cittadini italiani o stranieri direttamente presso i nostri sportelli nei giorni ed orari di apertura al pubblico. Deve essere esplicitamente prevista da una disposizione di legge ed è limitata ai seguenti casi:
- richiesta di passaporto e patenti;
- autorizzazione per porto d'armi, licenza di caccia.
Occorre che l'interessato si presenti personalmente munito di foto
Il costo è di Euro 0,26. La validità è di 6 mesi.