Anagrafe - Comune di Lesmo

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ISCRIZIONI E PRATICHE ANAGRAFICHE

Tutta la modulistica inerente le pratiche anagrafiche è consultabile nella sezione dedicata del sito.


ISCRIZIONE ANAGRAFICA O CAMBIO ABITAZIONE

L’iscrizione anagrafica nel Comune si può richiedere:

  • in caso di trasferimento anagrafico da altro comune o dall’estero;
  • in caso di costituzione di nuova famiglia o mutamenti nella composizione della famiglia;
  • in caso di cambio abitazione nello stesso comune.

La dichiarazione di residenza deve essere presentata all’ufficio anagrafe entro 20 giorni dall’avvenuto trasferimento.

Occorre allegare i seguenti documenti:

  1. Carta d’identità o CIE
  2. Passaporto
  3. Patente di guida
  4. Libretto di circolazione dei veicoli testati
  5. Codice fiscale
  6. Titolo di occupazione dell’immobile (contratto d’affitto, atto notarile, comodato d’uso, usufrutto…)
  7. Attestazione regolarità del soggiorno o permesso di soggiorno (per cittadini stranieri)

Le domande possono essere presentate:

Le richieste vengono evase entro 2 giorni e l’iscrizione al registro dell’anagrafe risulta valida dalla data della richiesta. Entro i successivi 45 giorni verranno effettuati i controlli necessari a verificare l’effettiva residenza.

Casi particolari:

  • è possibile creare due distinti stati di famiglia all’interno della stessa abitazione esclusivamente a patto che non esistano legami di parentela fino al 6^ grado o vincoli affettivi;
  • nel caso di iscrizione di minore non accompagnato o accompagnato da un solo genitore è consigliabile presentare una dichiarazione di assenso dei genitori non presenti.

Una volta presentata la richiesta di iscrizione anagrafica è necessario presentare dichiarazione di apertura della TARI.


RESIDENZA TEMPORANEA

Permette alle persone, residenti in un altro Comune o iscritti all’AIRE, che non hanno ancora deciso di stabilirsi definitivamente in un Comune di segnalare la propria situazione di temporaneo dominicio nel Comune.

Può essere richiesta da persone che dimorano nel Comune da almeno 4 mesi e può durare al massimo un anno.

È prevista la cancellazione dal registro dei residenti temporanei in caso di trasferimento, iscrizione definitiva all’anagrafe o irreperibilità.

Non è possibile richiedere la residenza temporanea in un domicilio diverso dal proprio ma situato nello stesso Comune.


ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINI STRANIERI PROVENIENTI DA STATI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA

I cittadini europei hanno diritto a soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 3 mesi semplicemente se in possesso di un documento di identità valido per l’espatrio rilasciato dal paese di origine. 

Trascorsi tre mesi il cittadino UE è tenuto ad iscriversi all’anagrafe e lo può fare nei seguenti casi:

  • è lavoratore subordinato o autonomo;
  • dimostra di essere in possesso di risorse economiche sufficienti al proprio sostentamento ed é in possesso di una assicurazione sanitaria;
  • dimostra di essere iscritto a corsi di studio o formazione, di possedere risorse sufficienti al sostentamento e possiede un’assicurazione sanitaria;
  • è familiare che raggiunge un cittadino UE con diritto di soggiorno, il legame familiare deve essere dimostrato con documenti prodotti dal paese di provenienza debitamente tradotti e legalizzati.

Trascorsi 5 anni di residenza il cittadino europeo acquisisce il diritto di soggiorno permanente.


ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINI STRANIERI NON PROVENIENTI DA STATI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA

La domanda può essere presentata da cittadini in possesso di regolare permesso di soggiorno su un apposito modulo a cui vanno allegati:

  • passaporto valido;
  • documento di soggiorno (permesso di soggiorno) in originale e in corso di validità 

I documenti vanno presentati per ogni componente del nucleo familiare; per i componenti del nucleo é necessario inoltre presentare documentazione tradotta e legalizzata che attesti il rapporti di parentela.

Possono essere iscritti cittadini stranieri in mancanza di permesso di soggiorno valido esclusivamente nei seguenti casi:

  1. Persone che siano in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno e siano in possesso della ricevuta di avvenuta richiesta di rinnovo.
  2. Persone che richiedano l’iscrizione anagrafica per motivi di lavoro subordinato (devono presentare il contratto di lavoro unitamente alla ricevuta dell’avvenuta richiesta di permesso di soggiorno).
  3. Persone che richiedono l’iscrizione anagrafica per ricongiungimento familiare (devono presentare il visto di ingresso per ricongiungimento, la ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno e nulla osta dello sportello unico per l’immigrazione).
  4. Nel caso di iscrizione anagrafica di minori stranieri in attesa di adozione.

ISCRIZIONE ANAGRAFICA SENZA FISSA DIMORA

Per le persone senza fissa dimora esiste un registro nazionale. Coloro che possono dimostrare la presenza continuativa sul territorio italiano vengono iscritti all’anagrafe del Comune in cui dichiarano di essere domiciliati. L’Ente dovrà verificare l'effettiva sussistenza del domicilio.

I senza fissa dimora devono sempre essere reperibili, questo implica che il domicilio deve essere effettivamente legato ad un luogo fisico o un immobile. È necessario che l’effettivo titolare del recapito indicato come domicilio abbia dato il consenso.

In mancanza di una dimora abituale i di una domiciliazione le persone senza fissa dimora verranno iscritte all’anagrafe del Comune di nascita.


ISCRIZIONE ANAGRAFICA D’UFFICIO

Se giungono all’ufficio anagrafe segnalazioni in merito a istituzione o mutazione di posizioni anagrafiche per le quali non sono state presentate dichiarazioni, l’ufficiale invita gli interessati a presentare dichiarazione e, nel caso non vengano presentate, provvede d’ufficio all’iscrizione anagrafica notificandola ai diretti interessati.


CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE

Le cancellazioni anagrafiche possono essere effettuate per i seguenti motivi:

  • decesso;
  • emigrazione ad altro comune o all’estero;
  • omesso rinnovo del permesso di soggiorno per il cittadino straniero;
  • perdita del diritto di soggiorno per il cittadino comunitario;
  • irreperibilità accertata.

La pratica di irreperibilità viene aperta su segnalazione (di un privato o un ente) e l’effettiva cancellazione anagrafica avviene dopo un anno dall’apertura della pratica.


CONVIVENZA ANAGRAFICA

Se più persone richiedono l’iscrizione anagrafica nella stessa abitazione tra esse viene istituita automaticamente una convivenza anagrafica e vengono inserite nello stesso nucleo familiare.

È possibile costituire nuclei familiari diversi in una medesima abitazione facendone richiesta all’ufficio anagrafe, ma solo nel caso in cui non ci siano legami di parentela fino al 6^grado o vincoli affettivi. 


CONVIVENZE DI FATTO

Il 5 giugno 2016 é entrata in vigore la legge 20 maggio 2016 n.76 che regolarmenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze.

Può essere applicata a coppie dello stesso sesso o di sessi differenti residenti in Italia (di cittadinanza italiana o straniera) unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

L’istituzione della convivenza di fatto avviene sulla base di una dichiarazione presentata all’ufficio anagrafe, di due persone maggiorenni, di stato libero e coabitanti nella stessa abitazione. La dichiarazione verrà registrata negli archivi anagrafici entro 2 giorni e nei successivi 45 giorni potranno essere effettuati degli accertamenti.

La convivenza di fatto può estinguersi per:

  • matrimonio;
  • cessazione della coabitazione;
  • decesso del convivente;
  • cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o entrambi i conviventi.
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